Difesa d’ufficio e gratuito patrocinio: quali differenze?

L’errore in cui spesso si incorre è ritenere che difesa d’ufficio e gratuito patrocinio siano la stessa cosa e che comportino in entrambi i casi il non dover sostenere le spese per l’assistenza legale.

Si tratta, in verità, di due istituti completamente differenti, quanto a funzione e presupposti.

Cos’è la difesa d’ufficio?

Il difensore d’ufficio è un professionista che viene nominato dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in tutti i casi in cui un soggetto indiziato di reato o un imputato non siano assistiti da un difensore di fiducia.

La sua funzione è quella di consentire a tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale di avvalersi della difesa tecnica, in quanto il nostro ordinamento penalistico e costituzionale prevedono il principio dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnico – legale: in sostanza, non è consentito nel processo penale non essere rappresentati e difesi da un avvocato.

Pertanto, quando l’indagato o l’imputato non ne abbiano nominato uno di fiducia, viene assegnato dall’autorità procedente un difensore d’ufficio, iscritto ad uno specifico albo tenuto dal Consiglio Nazionale Forense ed individuato tramite richiesta di nominativo ad apposito call center.

Tuttavia, poiché il difensore d’ufficio svolge a pieno titolo attività di natura legale nell’interesse dell’assistito e non può rifiutare l’incarico (salvo ricorra un giustificato motivo), egli deve essere retribuito dalla persona rappresentata.

Per cui rappresenta una falsa convinzione quella secondo cui l’assistenza legale d’ufficio sia gratuita, in quanto solo il Patrocinio a spese dello Stato consente di ottenere un’esenzione dal pagamento delle spese legali: il difensore d’ufficio che intenda ottenere il pagamento dell’onorario per l’attività svolta, difatti, rivolgerà preliminarmente la richiesta di pagamento all’assistito e, solamente nel caso in cui il recupero sia infruttuoso, può indirizzarla al Tribunale o alla Corte.

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

Completamente differente è la funzione del patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, richiedendo il quale, invece, il soggetto ottiene che il pagamento delle spese legali venga sostenuto dallo Stato.

Lo stesso, difatti, risponde alla finalità di consentire ai soggetti che versino in determinate condizioni economiche di beneficiare dell’assistenza legale gratuita in quanto, al termine dell’attività, l’avvocato rivolgerà la sua richiesta di pagamento direttamente al giudice.

Il gratuito patrocinio, pertanto, è istituito non solamente per ricevere assistenza nei procedimenti penali, ma anche civili e amministrativi.

Per beneficiare di tale istituto è necessario rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge per l’accesso allo stesso.

Tuttavia, in relazione a determinati reati, la persona offesa può essere ammessa anche in deroga ai limiti reddituali prescritti: si tratta, a titolo esemplificativo, dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, adescamento di minorenni, atti persecutori, nonché, ove commessi in danno di minori, per i reati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile.

Si accede, inoltre, al gratuito patrocinio presentando apposita istanza di ammissione all’autorità procedente, la quale verifica – anche avvalendosi di controlli della Guardia di Finanza o indagini presso banche e agenzie di finanziamento – la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (di cui si dirà nel prossimo articolo) ed emette apposito decreto di ammissione.

Ti ricordiamo che presso il nostro studio è istituito un servizio di consulenza legale al fine di valutare se nel caso specifico ricorrono i presupposti per accedere al gratuito patrocinio in sede penale e quali sono le modalità per presentare la richiesta.