DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E LIEVE ENTITÀ DEL FATTO

SEZIONE: CASI DI RILIEVO NAZIONALE AVENTI INTERESSE PUBBLICO PENALE DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E LIEVE ENTITÀ DEL FATTO

Uno dei punti più dibattuti del nostro ordinamento è quello che riguarda la disciplina penale delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Alla luce delle modifiche legislative e dell’introduzione nel codice penale dell’istituto della particolare tenuità del fatto, capiamo qual è l’attuale sistema sanzionatorio penale.

Il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 punisce in forma attenuata la

produzione, il traffico, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, allorquando si desume che il fatto sia di lieve entità, tenuto conto dei mezzi, della modalità, delle circostanze

dell’azione ovvero della qualità e quantità delle sostanze.

La formulazione della norma richiamata è stata continuamente oggetto di attenzione per la Corte di legittimità atteso che, per ravvisare l’ipotesi di minima offensività penale (e, dunque, usufruire di una pena considerevolmente più bassa rispetto all’ipotesi base), è necessario procedere ad una valutazione del fatto che valorizzi tutti gli elementi della condotta concreta, con la conseguenza che, qualora uno di essi sia negativamente assorbente (per esempio, la quantità delle dosi commercializzate), il giudizio sugli altri diviene irrilevante.

Al fine di contenere interpretative estreme, nel recente intervento n. 45061/2022, viene fissato il limite della lieve entità e, dopo aver esaminato 398 vicende giudiziarie nel triennio 2020 -2022, la Corte ha individuato quali limiti massimi entro cui riconoscere la fattispecie attenuata i seguenti: 150 grammi per la cocaina; 107,71 grammi per l’eroina; 246 grammi per la marjuana; 386,93 grammi per l’hashish.

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