SEQUESTRO DI ANIMALI ESOTICI AL CIRCO LIDIA TOGNI: UNA QUESTIONE DI INTEPRETAZIONE NORMATIVA

LA VICENDA

Nel febbraio 2025, le autorità sequestravano alcuni animali pericolosi, segnatamente un pitone reticolato e due alligatori presso il Circo “Lidia Togni”.

Il sequestro scaturiva da un controllo del Nucleo CITES dei Carabinieri Forestale, volto a verificare la regolarità della detenzione degli animali utilizzati negli spettacoli.

La contestazione non riguardava la pericolosità degli animali o la mancanza di documentazione CITES, del tutto in regola, bensì l’acquisizione di questi esemplari dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 135/2022, che regola il commercio e la detenzione di animali selvatici ed esotici.

La difesa evidenziava un errore nell’interpretazione della legge penale dal momento che il divieto di acquisizione di nuovi animali per i circhi, previsto dal decreto, sarebbe subordinato all’emanazione dei successivi decreti attuativi, previsti dal medesimo decreto, ad oggi non ancora emessi.

Di conseguenza, il divieto non sarebbe stato ancora in vigore.

Veniva inoltre sottolineata una recente modifica legislativa che confermava la correttezza di questa interpretazione, per avere detto intervento legislativo esplicitamente escluso le acquisizioni anteriori al 6 febbraio 2025 dall’applicazione del divieto.

Si contestava, dunque, la legittimità del sequestro e se ne chiedeva l’annullamento.

LA PRONUNCIA DEL RIESAME

Il Tribunale del Riesame di Napoli accoglieva le argomentazioni difensive sulla base di una organica lettura del quadro normativo stabilendo che, al momento della commissione dei fatti, il divieto in parola non fosse ancora entrato in vigore, attesa la disposizione di cui all’articolo 6 comma 5 d.lgs 135/2022 che subordinava l’operatività del divieto alla pubblicazione, mai avvenuta, dei decreti attuativi di cui all’articolo 4 comma 2 e che l’articolo 17, comma 3, stesso decreto, limitasse il possibile ricorso al vecchio decreto animali pericolosi del 1996 limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 4.

Si dava, per di più, atto della modifica dell’articolo 17 comma 3 d.lsg. 135/2022 da parte del d.lgs. 220/2024 che, soltanto dal 6 febbraio 2025, permetteva il rinvio al decreto del 1996 anche per le fattispecie di cui all’articolo 6 comma 5, come sostenuto dalla difesa.

In sintesi, il Tribunale così statuiva:

“Il d.lgs. 220/2024 e la conseguente modifica dell’articolo 17 comma 3 sono entrati in vigore il 6 febbraio 2025 e quindi in data successiva alle condotte contestate alle quali pertanto non sono applicabili. Si configura, infatti, una ipotesi di nuova incriminazione ex articolo 2 comma 1 codice penale, poichè trattasi, come recita tale disposizione, di fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

In conseguenza di tanto, veniva annullato l’impugnato provvedimento di sequestro.

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