LA LIBERAZIONE ANTICIPATA, ALLA LUCE DELLA RIFORMA 2024

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA

Il 05 luglio 2024 è entrato in vigore il decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 convertito nella legge 08 agosto 2024 n.112, rubricato “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che, tra le varie previsioni, introduce una riforma procedurale dell’istituto della liberazione anticipata.

Cos’è la liberazione anticipata?

Alla stregua dell’art. 54 della Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354, d’ora in avanti ord. pen.), la liberazione anticipata consiste in un beneficio penitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto in favore del condannato che abbia dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione, durante la custodia cautelare ovvero la detenzione domiciliare. Esso consiste nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

Testualmente, la nuova formulazione prescrive che:

“1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate all’ufficio del pubblico ministero presso la corte d’appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo”.

La disciplina del meccanismo di richiesta e concessione del beneficio è contenuta nell’art. 69 bis ord. pen. che, a seguito della modifica in esame, prevede:

“1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L’istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull’istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo 30-bis”.

In primo luogo, dunque, la novità legislativa che immediatamente emerge rispetto alla previgente disciplina consiste nella eliminazione dell’iniziativa di parte nella richiesta di concessione del beneficio: attraverso la neo introdotta formulazione dell’art. 69 bis ord. pen. viene eliminata la possibilità che l’interessato depositi la domanda di liberazione anticipata al ricorrere dei presupposti (ossia l’aver maturato il semestre di pena espiata ed aver partecipato attivamente al percorso rieducativo), ma la stessa viene riconosciuta a seguito dell’attivazione ex officio del magistrato di sorveglianza, salvo che la richiesta si fondi su uno “specifico interesse” da indicare a pena di inammissibilità.

Ed inoltre la verifica d’ufficio del magistrato non avviene più al termine del semestre di pena espiata, ma solamente in occasione dell’istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi.

Rimane la possibilità di richiedere la concessione del beneficio solamente nei novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi.

Dunque, riepilogando, la liberazione anticipata può essere applicata:

  • D’ufficio dal magistrato di sorveglianza quando viene presentata un’istanza di accesso a misure alternative o benefici analoghi, nei novanta giorni antecedenti il maturare dei presupposti per l’accesso ad essi;
  • D’ufficio dal magistrato di sorveglianza nel termine di novanta giorni antecedenti la conclusione della pena da espiare;
  • Su istanza del condannato quando ricorre uno specifico interesse.

In tutti gli altri casi, l’istanza viene dichiarata inammissibile.

Dal punto di vista sostanziale, dunque, per effetto della novella legislativa, la liberazione anticipata non è più considerabile un autonomo beneficio al quale il condannato può accedere mediante richiesta da presentare in qualsiasi tempo dell’esecuzione della pena, ma diventa un istituto direttamente e funzionalmente collegato alla concessione di una misura alternativa o di altro beneficio penitenziario (quale, ad esempio, il permesso premio ex art. 30- ter o.p. ) ovvero all’avvicinarsi del fine pena: senza la richiesta di questi ultimi, difatti, salvo le eccezioni relative ad uno specifico interesse del condannato, non è più possibile accedere autonomamente alla detrazione.

Cosa si intende per specifico interesse?

L’unica eccezione in presenza della quale è possibile anticipare l’applicazione della liberazione anticipata su istanza del condannato, come si è detto, è rappresentata dal ricorrere di quello che la disposizione qualifica come “specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2”.

Possono essere ricondotti a tale categoria, ad esempio, gli incidenti di esecuzione per effetto dei quali si invoca la rideterminazione in diminuzione della pena da espiare, in relazione ai quali la detrazione per effetto della liberazione anticipata comporterebbe la definitiva conclusione della pena da espiare; ovvero l’ipotesi del cumulo materiale di pene, qualora dallo scorporo di una frazione di pena derivi la possibilità di accedere ad un beneficio; ovvero, ancora, l’ipotesi in cui per effetto della concessione della liberazione anticipata il condannato possa accedere al lavoro esterno ex art. 21 ord. pen. 

Al fine di contemperare la menzionata riforma, è stata novellata anche la disciplina dell’ordine di esecuzione con l’introduzione del comma 10 bis all’art. 656 c.p.p., il quale prevede che già all’interno dello stesso, all’atto della sua emanazione, venga indicata sia la pena da espiare computando specificamente anche le detrazioni derivanti dal riconoscimento della liberazione anticipata, sia la pena da espiare senza le detrazioni, con espresso avviso al destinatario che per accedere alla misura di pena ridotta è onere dello stesso partecipare all’opera di rieducazione durante il periodo di esecuzione della pena.

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