REATI CONTRO STRUTTURE E PROFESSIONISTI SANITARI ALLA LUCE DEL D.L. 137/2024 ED ARRESTO IN FLAGRANZA “DIFFERITO”.

È entrato in vigore il 02 ottobre 2024 il decreto legge n. 137/2024, recante “misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”.

Tale decreto introduce novità sia sul fronte sostanziale, sia processuale, intervenendo a risolvere attraverso lo strumento penale i fenomeni di aggressione a danno di soggetti operanti nell’ambito del settore sanitario, assistenziale, di cura e di danneggiamento di strutture o beni mobili destinati all’assistenza sanitaria, accogliendo un’istanza sociale di intervento a fronte di recenti fatti di cronaca.

LA DISCIPLINA

Dal punto di vista sostanziale, viene apportata una significativa modifica al reato di danneggiamento, disciplinato dall’art. 635 cod. pen., consistente nell’introduzione di un terzo comma dal seguente tenore: “chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata”.

Si tratta di un forte aggravamento sanzionatorio, a fronte della punibilità nell’ipotesi base di danneggiamento con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ma prima di tale riforma, non era già prevista la punibilità di tali condotte specifiche?

Sicuramente sì, sebbene in misura meno incisiva sul piano sanzionatorio: il secondo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede già nella sua formulazione che l’applicazione della pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica anche nei confronti di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico.

Tra essi, si annoverano pacificamente le strutture ospedaliere e di assistenza, sia pubbliche che private.

Come ricordato dalla Corte di Cassazione con sentenza 29538/2023, per cui “ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all’esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell’attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione”.

I RISVOLTI PROCESSUALI

Sul piano processuale, attraverso la modifica dell’art. 380 cod. proc. pen., vengono ampliate le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, prevedendo che ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto anche di chiunque sia colto in flagranza del delitto di lesioni personali nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, ex art. 583 quater comma II cod. pen., nonché di chi sia colto in flagranza del delitto di danneggiamento previsto dal comma III dell’art. 635 cod. pen., in forma consumata o tentata.

Inoltre, viene prevista una specifica ipotesi di arresto in flagranza “differita”, attraverso il neo introdotto comma 1 bis dell’art. 382 bis cod. proc. pen., per i casi in cui, al verificarsi di condotte integranti delitti non colposi in ambito sanitario o in danno di operatori sanitari, non sia possibile procedere immediatamente all’arresto “per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale o ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio”.

Testualmente, è ora previsto che:

“1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

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